Organizational model

MODELLO ORGANIZZATIVO CON
CODICE ETICO E PARTE SPECIALE

Modello Organizzativo della FUNIVIE SAN VIGILIO DI MAREBBE S.p.A.  completo di  Parte Generale, Codice Etico, Parte speciale e Organigramma approvato nella seduta del C.d.A. del 30/03/2011, modificato ed aggiornato con delibere del C.d.A. del 13/10/2011, del 25/03/2014, del 12.02.2015, del 26/07/2018, del 7/05/2020,  del 10/12/2020 e del 28/07/2022 con la versione 10.1.

Codice Etico

Art. 1
Principi generali.

Tutti i destinatari del presente Codice Etico, ciascuno per quanto di propria competenza, devono rispettare e seguire i seguenti dettati che costituiscono i punti cardinali del C.E. imposto dalla Società. Di conseguenza ogni soggetto facente parte della Società o che con la stessa intratterrà rapporti:

  • deve agire e comportarsi in modo del tutto ossequioso delle leggi, dei regolamenti e degli altri eventuali provvedimenti esistenti in Italia, nell’Unione Europea nonché in ulteriori paesi esteri con i quali, per qualsivoglia motivo, la Società dovesse operare;
  • deve salvaguardare la salute dei soggetti operanti in seno alla Società o che con la stessa collaborano;
  • deve adoperarsi con la massima solerzia possibile al fine di tutelare la sicurezza dei soggetti facenti riferimento alla Società ed eventuali terzi;
  • deve adoperarsi al fine di evitare qualsivoglia danno a carico della natura e dell’ambiente nel cui contesto la Società si troverà ad operare;
  • deve operare nel rispetto dei criteri di onestà, correttezza, buona fede e signorilità sia nei rapporti con gli azionisti, con il personale dipendente, con i fornitori, con i clienti, con gli organi pubblici e con qualunque altro soggetto terzo con la quale la Società intratterrà rapporti;
  • deve rispettare con la massima scrupolosità la normativa presente e futura disposta in materia di privacy e di salvaguardia di ogni genere di informazione attenente i clienti, i fornitori, i dipendenti ed il know how tecnologico della Società;
  • deve concorrere alla salvaguardia del buon nome e della tradizione manageriale ed imprenditoriale della Società impegnandosi a tal fine a trasmettere le esperienze acquisite a tutti coloro che con una qualifica o l’altra, con un incarico o l’altro entreranno a far parte in futuro della Società;
  • deve promuovere, incentivare e sviluppare tecnologie connesse con il trasporto funiviario, con la sicurezza degli impianti e relative piste e con i sistemi di innevamento sempre nel massimo rispetto dell’ambiente nel quale si opera.

Art. 2
Il Codice Etico e la sua valenza contrattuale.

A riprova dell’estrema importanza che la Società ripone nel Codice Etico quest’ultima sottolinea come il contenuto dello stesso abbia una valenza “contrattuale” nell’ambito di qualsiasi rapporto contrattuale che con essa si va ad instaurare.

Quanto precisato, sta a significare che, durante un rapporto precontrattuale o contrattuale, una violazione dei principi contenuti nel Codice o delle regole e procedure che la Società si è data con l’intero Modello costituisce una forma di grave inadempimento con conseguente rischio, nell’eventualità di una già stipulata regolamentazione contrattuale, di risoluzione di quest’ultima ed eventuale derivante richiesta risarcitoria da parte la Società.

Art. 3
I destinatari del Codice Etico.

La Società è consapevole che tutte le condotte in ogni campo improntate al rispetto delle norme del Codice ed ai principi del Modello concorrono a migliorare la qualità e professionalità dei rapporti, il che risulterà appagante sia per la Società, sia per i suoi partners e clienti.

Per tale motivo i principi etici e morali racchiusi nel presente Codice sono destinati a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti stabili o temporanei con le Funivie San Vigilio di Marebbe spa; alla luce di ciò è appena il caso di puntualizzare come il C. E. interessi sia gli apicali, sia i subordinati, sia i collaboratori, sia i terzi clienti o fornitori che siano.

In ragione di ciò i sopra richiamati soggetti, devono conoscere il contenuto del Codice, impegnandosi al suo integrale rispetto ed altresì favorendo, ciascuno per quanto di sua spettanza, l’applicazione e la conoscenza da parte dei soggetti terzi.

E’ onere dei destinatari del M.O. rispettare i seguenti principi:

  • evitare di porre in essere condotte contrarie alle regole e norme C.E e, più in generale, del M.O;
  • rispettare in tutte le fasi operative i regolamenti, le procedure e le prassi definite dalla Società;
  • operare nell’ambito societario con correttezza, trasparenza, obiettività e spirito collaborativo, evitando soprusi di ogni sorta;
  • adottare condotte che possano essere di esempio ed insegnamento sia all’interno, sia all’esterno della Società;
  • attuare condotte e gestire i rapporti in modo tale da valorizzare il più possibile le risorse umane ed incrementare la crescita professionale dei soggetti che intrattengono rapporti con la Società;
  • partecipare ai corsi formativi in materia di applicazione del Modello, nonché agli altri corsi di ogni genere organizzati dalla Società;
  • in caso di perplessità in merito all’applicazione del Modello chiedere chiarimenti agli apicali o all’OdV;
  • comunicare al Presidente del CdA o all’OdV o al Presidente del Collegio Sindacale qualsiasi condotta che si ritiene lesiva con i principi e procedure adottati con il M.O.; la relativa segnalazione – eventualmente anche in forma anonima – potrà essere inoltrata anche solamente e direttamente all’OdV anche tramite utilizzo del suo personale account di posta elettronica che è vigilanza@funiviesanvigilio.it.

Nella scelta dei propri partners la Società, senza attuare alcuna politica discriminatoria, opta per coloro che garantiscono e mantengono nel tempo alti profili di serietà, professionalità ed esperienza nel settore, nonché rispetto dei principi di legalità enucleati nel presente Codice.

Art. 4
Regole nella gestione degli affari.

4.1  Rapporti con i dipendenti.

La Società, pur nel contesto di una attività improntata ad un elevato ricorso alle più moderne tecnologie, è conscia della fondamentale importanza dello sviluppo e della salvaguardia delle risorse umane. A tal fine costituisce elemento primario della Funivie San Vigilio di Marebbe spa promuovere e sviluppare le suddette risorse al fine di incrementare l’esperienza, l’aggiornamento e la capacità professionale dei collaboratori.

Non sussisterà ragione alcuna dovuta a differenze di sesso, razza, religione, estrazione politica ed economica o quant’altro che possa discriminare un collaboratore da un altro, costituendo elemento primario della Società l’impegno ad offrire equivalenti possibilità di impiego, di crescita lavorativa e di avanzamento di carriera a tutti i dipendenti; costituisce unico criterio di scelta, nell’ambito delle decisioni che la Società opererà, la valutazione delle qualifiche, delle capacità professionali e della specifica esperienza di ciascuno. La Società si impegna, altresì, a fare in modo che sia sempre tutelata la sicurezza e la salute dei propri collaboratori facendo in modo che gli stessi esercitino la propria attività nel contesto di un ambiente di lavoro idoneo e nel quale la serenità, la reciproca collaborazione, il desiderio di progresso della Società costituiscono elementi fondamentali.

4.2  Rapporti con i clienti.

Costituisce scopo primario della Società prestare un servizio alla massima soddisfazione ai propri clienti, adoperandosi in ogni caso in un’incessante rincorsa al miglior livello qualitativo dei servizi agli stessi offerti.

In ossequio al principio di cui sopra costituisce fine fondamentale della Società fare in modo che, compatibilmente con lo sviluppo tecnologico, con le richieste di mercato, con le risorse finanziarie, con la salvaguardia dell’ambiente vi sia un costante adeguamento della tecnologia connessa con il trasporto funiviario di modo che il trasporto stesso possa sempre essere al passo con i tempi e, ove possibile, all’avanguardia.

La Funivie San Vigilio di Marebbe spa si uniforma con il massimo scrupolo ai dettami e principi che via e di volta in volta saranno imposti a livello normativo comunitario, statale e provinciale. Parimenti la Società opera nel rispetto degli accordi che matureranno in seno al Dolomiti Superski e allo Skirama Plan de Corones nei cui contesti la Società opera.

4.3  Rapporti con i fornitori.

La Società si riserva di operare, trattare e concludere affari con qualsivoglia genere di fornitori italiani e stranieri senza discriminazioni di sorta alcuna e basando le proprie scelte esclusivamente sulla qualità del bene o del servizio offerto e sul suo livello tecnologico ed, in seconda istanza, con riferimento agli ordinari criteri di convenienza economica.

4.4  Rapporti con imprese società terze.

Le Società, e chiunque operi in nome e per conto della stessa, nel gestire i rapporti con le altre società (concorrenti o meno) deve operare con la massima lealtà imprenditoriale ammissibile e mantenere sempre un comportamento corretto, trasparente e destinato al massimo rispetto, astenendosi in qualunque fase delle trattative precontrattuali e contrattuali dal porre in essere condotte che possano generare contrasti che violino gli ordinari principi di concorrenza.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento e/o decisione che possa in qualche modo deliberatamente arrecare danni o pregiudizi a società terze; qualunque condotta, di conseguenza, dovrà restare nei limiti della sana e legittima concorrenza tra imprese.

Qualunque notizia, elemento, documento concernente società terze del quale per qualsivoglia motivo la Società sia venuta in possesso andrà utilizzato e gestito con il massimo rispetto e segretezza e solo ed esclusivamente ai fini della specifica trattativa o rapporto in corso, con l’espresso divieto di divulgazione all’esterno della Società.

4.5  Rapporti con la pubblica amministrazione.

E’ di fondamentale importanza per la Funivie San Vigilio di Marebbe spa la modalità di gestione dei rapporti con la pubblica Amministrazione sia quella statale, sia regionale, provinciale, comunale e ogni altro genere. Detti rapporti devono essere caratterizzati dalla massima lealtà, fedeltà, correttezza e trasparenza, onde cui per il rispetto di tali principi la Società si impegna ad una diversificazione dei soggetti e dei poteri di intrattenimento con la p.a. proprio al fine di minimizzare il rischio di commissioni di reati e, comunque sia, di comportamenti incompatibili con il presente Codice.

Tutti coloro che si trovano ad operare, in nome e per conto della Funivie San Vigilio di Marebbe spa con la pubblica Amministrazione devono astenersi dal tenere comportamenti tali da influenzare le determinazioni che dovrà assumere l’Amministrazione; è espressamente vietato per i soggetti operanti in nome della Società fare pressioni di qualunque genere dirette ad orientare le scelte e le determinazioni dell’Amministrazione stessa. In ogni caso è vietato proporre vantaggi diretti od indiretti a dipendenti della pubblica Amministrazione al fine di forzare le scelte che quest’ultima, al contrario, deve operare in massima autonomia.

Tutti i soggetti esterni che, in nome e per conto della Società, di volta in volta intrattengono rapporti con la pubblica Amministrazione, devono a loro volta essere muniti di poteri riconosciuti dallo Statuto o di idonea delega.

4.6  Regalie.

Nel contesto dei principi generali che precedono appare chiaro come la Società non possa elargire regalie al fine di ottenere trattamenti agevolati in favore di qualsivoglia soggetto privato o inquadrato in un contesto pubblico; le uniche forme di regalie ammesse sono quelle consolidate nella prassi commerciale od inquadrate in ordinari principi di cortesia. Per regalia è da intendersi anche qualunque forma di utilità alternativa rispetto al denaro o ad altri beni, quale un’offerta di lavoro, una proposta di viaggio, etc.

A maggior ragione è tassativamente vietata qualunque forma di regalo a dipendenti di qualunque grado e funzione della pubblica Amministrazione, nonché a loro conoscenti o famigliari, il tutto al fine di evitare di compromettere la loro indipendenza di giudizio e di valutazione nei rapporti che l’Amministrazione avrà con la Società. Saranno ammessi, al contrario, tutti quei benefici concessi a terzi con i quali la Funivie San Vigilio di Marebbe spa non abbia direttamente o indirettamente un interesse imprenditoriale di sorta e che assumano chiaramente i connotati di essere diretti a promuovere iniziative benefiche, culturali, di promozione sportiva od umanitaria, purché compatibili con un positivo incremento dell’immagine della Società al fine di un idoneo controllo tutte le attività benefiche.

Art. 5
Tutela della sicurezza dei lavoratori.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice, ciascuno per quanto di propria competenza provvede attivamente ad adoperarsi affinché sia salvaguardata la salute, la protezione e la sicurezza di tutti coloro che per qualunque motivo si troveranno ad operare con la Società.

Chiunque – sia soggetto interno, sia esterno alla Società – appuri un qualunque disfunzione o carenza sul tema è vivamente esortato a comunicarlo immediatamente al Presidente del C.d.A. e/o all’O.d.V. affinché gli stessi possano immediatamente attivarsi al fine di valutare quanto segnalato e, tramite i corretti canali, procedere alla soluzione del  problema.

In particolare la Società vieta espressamente che nell’ambito dell’attività aziendali o nell’immediatezza dell’inizio dei turni di lavoro si faccia uso smisurato di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti; è inoltre espressamente vietato il fumo nei luoghi chiusi di lavoro, il tutto in relazione alla vigente normativa.

La Società provvede a nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il cui compito è quello di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 2 lett. F del D.Lgsl. n. 81/2008.

Per ogni esercizio sociale il C.d.A. stanzia un apposito budget destinato esclusivamente alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 6
Tutela dell’ambiente.

Alla luce del contesto paesaggistico e ambientale nel quale opera la Società, costituisce primario principio informatore della stessa la salvaguardia dell’ambiente; per tale scopo la Società si impegna espressamente ad operare scelte che siano le più equilibrate possibili tra le necessità di incremento tecnologico ed imprenditoriale ed il primario interesse di salvaguardia ambientale. La Funivie San Vigilio di Marebbe spa, di volta in volta in relazione alle esigenze, destina parte delle proprie risorse affinché la salvaguardia ambientale venga effettivamente messa in atto nei propri processi operativi di modo che tutte le strutture dagli impianti funiviari, ai bacini idrici ed ai sistemi di innevamento abbiano il minor impatto ambientale possibile ed il migliori inserimento nel contesto paesaggistico. Tutti i soggetti facenti parte della Società ed i terzi che per qualunque processo produttivo abbiano ad intrattenere rapporti con quest’ultima devono prestare la massima attenzione affinché non vi sia alcuna forma di inquinamento ambientale sia per immissioni di rifiuti. Parimenti costituisce interesse fondamentale della Società la salvaguardia dell’habitat nel quale opera.

Art. 7
Tutela della privacy.

La Società opera nel rispetto delle norme di cui al GDPR Regolamento Ue 679/2016 così come recepito nel nostro ordinamento.

Tutti i soggetti che a qualunque titolo intratterranno rapporti di qualunque genere (rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali, rapporti professionali) con la Società devono considerare strettamente riservate ed in alcun modo divulgabili tutte indistintamente le informazioni della Società delle quali verranno in possesso, restando inteso che tali dati sono e rimarranno di proprietà della Funivie San Vigilio di Marebbe spa.

Ogni uso improprio di qualunque genere, nonché divulgazioni di informazioni e dati riservati della Società che verranno fatte da terzi saranno perseguiti a norma di legge da parte di quest’ultima; tutti i professionisti che a qualunque titolo abbiano cognizione di dati ed informazioni facenti capo alla Società, quali progettazioni di nuovi sistemi di trasporto di innevamento piani strategici ed ipotesi di investimenti futuri ecc., hanno l’obbligo di utilizzarle solo ed esclusivamente in relazione al mandato agli stessi conferiti dalla Società, impegnandosi espressamente ed indipendentemente dai propri principi deontologici a non divulgarli né a terzi, né a famigliari o conoscenti. La Società per proprio conto provvede al trattamento di tutti i dati dei quali è in possesso nel massimo rispetto della normativa sulla privacy, adoperandosi in attività di controllo interne e di formazione affinché sia gli apicali, sia i subordinati si impegnino scrupolosamente nel rispetto della suddetta normativa.

Compatibilmente con la disciplina in materia della privacy, tutti i dati a qualunque titolo acquisiti dalla Funivie San Vigilio di Marebbe spa sono e resteranno di proprietà della stessa e sono utilizzati solo ed esclusivamente per lo svolgimento dell’attività aziendale in piena compatibilità con la richiamata normativa sulla privacy.

In seno alla propria struttura la Società nomina un Responsabile del Settore Informatico e della Privacy, il quale provvede alla puntuale attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dalla Parte Speciale.

Art. 8
Conflitto di interesse.

Tutti i soggetti che operano direttamente ed indirettamente in nome e per conto della Società ovverosia nel suo interesse oltre a dover scrupolosamente rispettare il contenuto del presente Codice devono tassativamente evitare ogni qualsivoglia condotta che possa in qualunque modo risultare conflittuale con gli interessi della Società e dei suoi soci, evitando di conseguenza qualunque comportamento anche solo potenzialmente conflittuale.

E’ cura della Società evitare che gli organi amministrativi possano operare in situazioni anche solo potenzialmente di concorrenza diretta ed indiretta (restano escluse le partecipazioni in impianti funiviari operanti della zona) per l’interesse della Funivie San Vigilio di Marebbe spa o concorrere all’assunzione di delibere afferenti argomenti all’ordine del giorno per i quali possano sussistere profili di conflittualità di interessi. Scopo della Società è sempre quello di perseguire l’oggetto sociale nel modo più soddisfacente possibile per i soci, salvaguardando il capitale ed il patrimonio della stessa ed evitando qualunque condotta che possa apparire pregiudiziale al raggiungimento di tali fini della Società.

Art. 9
La tutela del “whistleblower”.

La società, in conformità con quanto previsto dall’art. 6 punto 2 lett. “e” del D.Lgsl. 231/2001, promuove la prevenzione e la verifica di ogni condotta illecita o, comunque, contraria al Codice etico e di comportamento.

Tale obbiettivo viene perseguito attraverso un sistema in grado di tutelare i soggetti che, in ragione delle proprie mansioni,  vengano a conoscenza di comportamenti e condotte in violazione del D.Lgls. 231/2001 o del Modello Organizzativo.

A tal fine, le misure che la Società dovrà adottare possono così riassumersi:

1) garantire la riservatezza dell’identità del segnalante;

2) adottare un canale informativo alternativo destinato espressamente alle segnalazioni;

3) vietare qualsivoglia discriminazione nei confronti del “whistleblower” offrendo a quest’ultimo la possibilità di denunciare eventuali condotte ritorsive all’Ispettorato del Lavoro;

4) stabilire idonee sanzioni da applicare sia nei confronti di coloro che si rendano artefici di ritorsioni nei confronti del segnalante, sia nei confronti di chi con dolo o colpa grave formula segnalazioni infondate.

Infatti, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il destinatario che segnali in buona fede all’Organismo di Vigilanza condotte illecite sopra richiamate di cui sia venuto a conoscenza in ragione dei propri rapporti con la società, non può essere sanzionato.

Ed è proprio in ragione di quanto appena esposto che il Legislatore ha altresì previsto espressamente la nullità  del licenziamento nei confronti del segnalante e di qualsiasi altra misura ritorsiva come, ad esempio, il mutamento di mansioni. Nei casi in cui, invece, tali misure vengano adottate, graverà sul Datore di lavoro l’onere di provare di aver agito senza perseguire fini ritorsivi.

Art. 10
Violazione del Modello Organizzativo e di norme di legge; sanzioni disciplinari

Qualunque condotta che direttamente o indirettamente concretizzi una violazione di legge o dei principi e regole contenuti nel presente M.O., a prescindere dalla sua rilevanza penale, come già precisato potrà avere valenza di inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte.

In aggiunta a quanto sopra, la Società ha adottato un sistema disciplinare – per la cui pratica applicazione si rimanda alla relativa Parte Speciale – concernente eventuali violazioni commesse da apicali e non, sistema che costituisce uno dei capisaldi dell’intero Modello.

Documento approvato con delibera del C.d.A. del 14/11/2006 e modificato con delibere del C.d.A. del 13.10.2011, del 25.03.2014, del 26.07.2018 e del 07.05.2020

Il Presidente del C.d.A.

p.i. Georg Mutschlechner