CODICE
ETICO
Documento
approvato dal Consiglio d’Amministrazione
della Società nel corso della seduta tenutasi in data
14/11/2006.
Premesse Alla
luce del contenuto del decreto legislativo 231/2001 nel
sentito desiderio di uniformarsi ai principi ivi esposti,
il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Società ha
promulgato il presente Codice comportamentale contenente
i principi etici e di moralità imprenditoriali ritenuti
di primaria importanza per il buon nome e funzionamento della
Società, per i suoi rapporti interni correnti tra
i vari organi, per i rapporti con e tra gli azionisti, per
i rapporti con i clienti e i fornitori, nonché, più in
generale, con l’Amministrazione pubblica.
Costituisce primario interesse della Società rendere
di dominio pubblico tramite le modalità più idonee
il contenuto del presente Codice anche al fine del corretto
e trasparente inserimento della Società nel contesto
economico nel quale la stessa opera e si trova e si troverà ad
operare. I principi morali ed etici che il C.d.A. ha ritenuto
di formalizzare e rendere noti all’esterno devono costituire
un primario elemento di base che trova il suo fondamento
negli indissolubili principi di lealtà, trasparenza,
correttezza e rispetto delle leggi di modo che chiunque abbia
contatti diretti ed indiretti con la Società possa
essere sempre a conoscenza dei principi animatori della stessa.
Ne consegue che i destinatari e fruitori di questo codice,
quali in primis il Consiglio d’Amministrazione, il
Collegio Sindacale, poi tutti i dipendenti e collaboratori,
nonché tutti gli altri soggetti che a qualsiasi titolo
abbiano a che fare con la Società dovranno impegnarsi
allo scrupoloso rispetto ed all’applicazione e diffusione
dei fondamentali principi in questa sede espressi.
Costituisce impegno presente e futuro della Società provvedere
a tenere aggiornato ed integrare il Codice alla luce delle
innovazioni normative, esperienze e quant’altro possa
essere utile per il buon funzionamento della Società e
per il rispetto dei più volte citati principi di trasparenza.
La Società si adopererà affinché tutti
i soggetti indicati in queste premesse siano posti a conoscenza
del presente Codice, a tal fine provvedendo alla pubblicazione
e diffusione dello stesso secondo le modalità ritenute
più idonee.
I principi esposti nel corrente Codice sono ovviamente da
intendersi di completamento a tutte quelle norme e principi
sanciti dal codice penale in primis, dal codice civile e
poi da tutte le ulteriori norme e principi afferenti il buono
e corretto comportamento imprenditoriale.
I principali soggetti preposti alla diffusione, all’applicazione
e controllo del Codice Etico sono il Presidente del Consiglio
d’Amministrazione, il Consiglio d’Amministrazione
e l’Organo di Vigilanza e Controllo (O.d.V.).
Per l’effettiva e concreta attuazione del Modello,
la Società provvederà ogni anno a stanziare
un’apposita somma che sarà destinata a far fronte
a qualunque spesa a tale fine necessaria, nonché per
sostenere i costi dell’Organo di Vigilanza e per garantire
la sua totale indipendenza ed autonomia anche sotto il profilo
finanziario.
Art. 1
Principi generali.
Tutti
i destinatari del presente Codice, ciascuno per quanto
di propria competenza devono provvedere a rispettare e
seguire
i seguenti dettati che costituiscono i punti cardinali del
Codice Etico imposto dalla Società. Di conseguenza
ogni soggetto facente parte della Società o che con
la stessa intratterrà rapporti:
a) deve agire e comportarsi in modo del tutto ossequioso
delle leggi, dei regolamenti e degli altri eventuali provvedimenti
esistenti in Italia, nell’Unione Europea nonché in
ulteriori paesi esteri con i quali, per qualsivoglia motivo,
la Società dovesse operare;
b) deve salvaguardare la salute dei soggetti operanti in
seno alla Società o che con la stessa collaborano;
c) deve adoperarsi con la massima solerzia possibile al fine
di tutelare la sicurezza dei soggetti facenti riferimento
alla Società ed eventuali terzi;
d) deve adoperarsi al fine di evitare qualsivoglia danno
a carico della natura e dell’ambiente nel cui contesto
la Società si troverà ad operare;
e) deve operare nel rispetto dei criteri di onestà correttezza,
buona fede e signorilità sia nei rapporti con gli
azionisti, con il personale dipendente, con i fornitori,
con i clienti, con gli organi pubblici e con qualunque altro
soggetto terzo con la quale la Società intratterrà rapporti;
f) deve rispettare con la massima scrupolosità la
normativa presente e futura disposta in materia di privacy
e di salvaguardia di ogni genere di informazione attenente
i clienti, i fornitori, i dipendenti ed il know how tecnologico
della Società;
g) deve concorrere alla salvaguardia del buon nome e della
tradizione manageriale ed imprenditoriale della Società impegnandosi
a tal fine a trasmettere le esperienze acquisite a tutti
coloro che con una qualifica o l’altra, con un incarico
o l’altro entreranno a far parte in futuro della Società;
h) deve promuovere, incentivare e sviluppare tecnologie connesse
con il trasporto funiviario, con la sicurezza degli impianti
e relative piste e con i sistemi di innevamento sempre nel
massimo rispetto dell’ambiente nel quale si opera.
Art. 2
Regole nella gestione degli affari.
2.1 Rapporti con i dipendenti.
La Società, pur nel contesto di una attività improntata
ad un elevato ricorso alle più moderne tecnologie, è conscia
della fondamentale importanza dello sviluppo e della salvaguardia
delle risorse umane. A tal fine costituisce elemento primario
della Società promuovere e sviluppare le suddette
risorse al fine di incrementare l’esperienza, l’aggiornamento
e la capacità professionale di ciascun collaboratore
qualunque incarico quest’ultimo ricopra.
Non sussisterà discriminazione alcuna dovuta a differenze
di sesso, razza, religione, estrazione politica ed economica
o quant’altro che possa discriminare un collaboratore
da un altro, costituendo elemento primario della Società l’impegno
ad offrire equivalenti possibilità di impiego, di
crescita lavorativa e di avanzamento di carriera a tutti
i dipendenti; costituisce unico criterio di scelta, nell’ambito
delle decisioni che la Società opererà, la
valutazione delle qualifiche e capacità professionali
di ciascuno. La Società si impegna, altresì,
a fare in modo che sia sempre tutelata la sicurezza e la
salute dei propri collaboratori facendo in modo gli stessi
esercitano la propria attività nel contesto di un
ambiente di lavoro idoneo e nel quale la serenità,
la reciproca collaborazione, il desiderio di progresso della
Società costituiscono elementi fondamentali.
Il soggetto che sarà demandato alla tutela dei rapporti
con i dipendenti controllerà altresì che nei
rapporti di lavoro non vi siano condizionamenti interni ed
esterni e non vi siano situazioni di disagio e di pregiudizi
di sorta.
2.2 Rapporti con i clienti.
Costituisce scopo primario della Società prestare
un servizio alla massima soddisfazione ai propri clienti,
adoperandosi in ogni caso in un’incessante rincorsa
al miglior livello qualitativo dei servizi agli stessi offerti.
In ossequio al principio di cui sopra costituisce scopo primario
della Società fare in modo che, compatibilmente con
lo sviluppo tecnologico, con le richieste di mercato, con
le risorse finanziarie, con la salvaguardia dell’ambiente
vi sia un costante adeguamento della tecnologia connessa
con il trasporto funiviario di modo che il trasposto stesso
possa sempre essere al passo con i tempi e, ove possibile,
all’avanguardia.
La Società si uniformerà con il massimo scrupolo
ai dettami e principi che via via e di volta in volta saranno
imposti a livello normativo comunitario, statale e provinciale.
Parimenti la Società opererà nel rispetto degli
accordi che matureranno in seno al Superski Dolomiti e allo
Skirama nel cui contesto la Società opera.
2.3 Rapporti con i fornitori.
La Società si riserva di operare, trattare e concludere
affari con qualsivoglia genere di fornitori italiani e stranieri
senza discriminazioni di sorta alcuna e basando le proprie
scelte esclusivamente sulla qualità del bene o del
servizio offerto e sul suo livello tecnologico ed, in seconda
istanza, con riferimento agli ordinari criteri di convenienza
economica. Non saranno ammessi, ed al contrario saranno rigidamente
ripugnati, criteri di scelta basati su conoscenze personali
o favoritismi di ogni genere.
2.4 Rapporti con imprese concorrenti.
In ogni suo comportamento la Società deve operare
con la massima lealtà imprenditoriale ammissibile,
astenendosi in qualunque fase delle trattative precontrattuali
e contrattuali dal porre in essere condotte che possano generarecontrasti
che violino gli ordinari principi di concorrenza.
Parimenti la Società si asterrà dall’attuare
condotte direttea creare un mero danno o turbativa ad imprese
concorrenti.
2.5 Rapporti con la pubblica amministrazione.
E’ di fondamentale importanza per la Società la
modalità di gestione dei rapporti con la pubblica
Amministrazione sia quella statale, sia regionale, provinciale,
comunale e ogni altro genere. Detti rapporti dovranno essere
caratterizzati dalla massima lealtà, correttezza e
trasparenza, onde cui per il rispetto di tali principi la
Società si impegna ad una diversificazione dei soggetti
e dei poteri di intrattenimento con la p.a. proprio al fine
di minimizzare il rischio di commissioni di reati e, comunque
sia, di comportamenti incompatibili con il presente Codice.
Tutti coloro che si troveranno ad operare, in nome e per
conto della Società con la pubblica Amministrazione
dovranno astenersi dal tenere comportamenti tali da influenzare
le determinazioni che dovrà assumere l’Amministrazione; è espressamente
vietato per i soggetti operanti in nome della Società fare
pressioni di qualunque genere dirette ad orientare le scelte
e le determinazioni dell’Amministrazione stessa. In
ogni caso è vietato opporre vantaggi diretti od indiretti
a dipendenti della pubblica Amministrazione al fine di forzare
le scelte che quest’ultima, al contrario deve operare
in massima autonomia.
Tutti i soggetti esterni che, in nome e per conto della Società,
di volta in volta si troveranno ad operare con la pubblica
Amministrazione, dovranno a loro volta adeguarsi strettamente
e rigidamente ai presenti principi.
2.6 Regalie.
Nel contesto di quanto già segnalato nei capi che
precedono appare chiaro come la Società non possa
elargire regalie nei confronti di qualsivoglia soggetto privato
o inquadrato in un contesto pubblico al fine di ottenere
trattamenti agevolati; le uniche forme di regalie ammesse
sono quelle consolidate nella prassi commerciale od inquadrate
in ordinari principi di cortesia. Per regalia è da
intendersi anche qualunque alternativa forma quale un’offerta
di lavoro, una proposta di viaggio, etc.
A maggior ragione è tassativamente vietata qualunque
forma di regalo a dipendenti di qualunque grado e funzione
della pubblica Amministrazione, nonché a loro conoscenti
o famigliari, il tutto al fine di evitare di compromettere
la loro indipendenza di giudizio e di valutazione nei rapporti
che l’Amministrazione avrà con la Società.
Saranno ammessi, al contrario, tutti quei benefici concessi
a terzi con i quali la Società non abbia direttamente
o indirettamente un interesse imprenditoriale di sorta e
che assumano chiaramente i connotati di essere diretti a
promuovere iniziative benefiche, culturali, di promozione
sportiva od umanitaria, purché compatibili con un
positivo incremento dell’immagine della Società al
fine di un idoneo controllo tutte le attività benefiche.
Le regalie compatibili con il presente articolo devono trovare
idonea documentazione, devono essere approvate dal C.d.A.
e dovranno essere sottoposte al vaglio dell’Organo
di Vigilanza. Tutti i soggetti i quali possono ritenere di
avere ricevuto omaggi e benefici incompatibili con lo spirito
del presente Codice Etico sono fermamente invitati a darne
immediatamente comunicazione al Presidente del C.d.A. e all’Organo
di Vigilanza di modo che sia possibile valutare la compatibilità della
suddetta regalia con i presenti principi ed adottare gli
eventuali provvedimenti necessari.
Art. 3
Tutela della sicurezza.
Tutti
i soggetti destinatari del presente Codice, ciascuno per
quanto di propria competenza provvederà attivamente
ad adoperarsi affinché la salute salvaguardia e sicurezza
di tutti coloro che per qualunque motivo si troveranno ad operare
con la Società sia salvaguardata.
Qualunque disfunzione che qualunque soggetto - interno ed
esterno alla Società - dovesse ritenere di avere riscontrato è vivamente
esortato a comunicarlo immediatamente al Presidente del Consiglio
d’ Amministrazione, nonché all’Organo
di Controllo affinché gli stessi possano immediatamente
attivarsi al fine di migliorare gli standards qualitativi
della Società.
In particolare la Società vieta espressamente che
nell’ambito dell’attività aziendali o
nell’immediatezza dell’inizio dei turni di lavoro
vi sia un uso smodato di sostanze alcoliche, un uso di sostanze
stupefacenti; è inoltre espressamente vietato il fumo
nei luoghi chiusi di lavoro, il tutto in relazione alla vigente
normativa. Qualunque violazione sarà repressa con
la massima severità. Art. 4
Tutela dell’ambiente.
Alla
luce del contesto paesaggistico ambientale nel quale opera
la Società, costituisce primario principio informatore
della stessa la salvaguardia dell’ambiente; per tale
scopo la Società si impegna espressamente ad operare
scelte che siano le più equilibrate possibili tra
le necessità di incremento tecnologico ed imprenditoriale
ed il primario interesse di salvaguardia ambientale. La Società,
di volta in volta in relazione alle esigenze, destinerà parte
delle proprie risorse affinché la salvaguardia ambientale
venga effettivamente messa in atto nei propri processi operativi
di modo che tutte le strutture dagli impianti funiviari ai
bacini idrici ed ai sistemi di innevamento abbiano il minor
impatto ambientale possibile ed il miglior inserimento nel
contesto paesaggistico. Tutti i soggetti facenti parte della
Società ed i terzi che per qualunque processo produttivo
abbiano ad intrattenere rapporti con la Società dovranno
prestare la massima attenzione affinché non vi sia
alcuna forma di inquinamento ambientale sia per immissioni
di rifiuti, sia per residuati delle lavorazioni.
Per qualunque dubbio o perplessità tutti i soggetti
che nutrano dubbi sull’operato della società ai
fini della tutela dell’ambiente dovranno immediatamente
contattare il Presidente del C.d.A. e l’Organo di Controllo.
Art. 5
Tutela della privacy.
Tutti
i soggetti che a qualunque titolo intratterranno rapporti
di qualunque genere (rapporti di lavoro dipendente, rapporti
imprenditoriali, rapporti professionali) con la Società dovranno
considerare strettamente riservate ed in alcun modo divulgabili
tutte indistintamente le informazioni della Società delle
quali verranno in possesso restando inteso che tali dati
sono e rimarranno di proprietà della Società.
Ogni uso improprio di qualunque genere, nonché divulgazioni
di informazioni e dati riservati della Società che
verranno fatte da terzi saranno perseguiti a norma di legge
da parte della Società; tutti i professionisti che
a qualunque titolo abbiano cognizione di dati ed informazioni
facenti capo alla Società, quali progettazioni di
nuovi sistemi di trasporto di innevamento piani strategici
ed ipotesi di investimenti futuri ecc., avranno l’obbligo
di utilizzarle solo ed esclusivamente in relazione al mandato
agli stessi conferiti dalla Società, impegnandosi
espressamente ed indipendentemente dai propri principi deontologici
a non divulgarli né a terzi, né a famigliari
o conoscenti.
La Società per proprio conto si impegna al trattamento
di tutti i dati dei quali verrà in possesso nel massimo
rispetto della normativa sulla privacy, adoperandosi costantemente
in attività di controllo interne e di formazione affinché sia
gli apicali, sia i subordinati si impegnino scrupolosamente
nel rispetto della suddetta normativa.
Art. 6
Libri e registri societari.
La Società Funivie San Vigilio spa ha predisposto
e utilizza tutti i libri sociali previsti dalla vigente normativa
civilistica e fiscale; in particolare la Società adotta
i seguenti libri:
- libro verbale Assemblee, libro delibere Consiglio d’Amministrazione,
libro verbali Collegio sindacale, libro verifiche Organo
di Vigilanza, libro inventari, libro registrazioni iva, libro
giornale, libro soci, registro cespiti ammortizzabili.
I sopra menzionati registri, aggiornati secondo la tempistica
e la modalità prevista dalla legge, sono conservati
presso la sede legale della Società e a disposizione
per visione da parte dei soggetti aventi diritto.
E’ onere della Società provvedere all’annotazione
e registrazione completa di tutte le attività svolte,
curando la totale rispondenza delle verbalizzazioni con quanto
accaduto e curando le registrazioni contabili in modo rigidamente
ossequioso dei documenti contabili acquisiti.
L’attività contabile viene svolta con sistema
informatizzato al fine di ottenere un elevato livello di
efficienza e di qualità delle registrazioni, avvalendosi
la Società per la stampa di un centro elaborazioni
dati. La Società garantisce inoltre la rispondenza
di tutte le operazioni contabili ai principi fiscali e tributari
vigenti, nonché lo svolgimento di attività di
controllo e di verifica sull’operato, sulle verbalizzazioni,
sulle registrazioni e più in genere sulla tenuta dei
libri registri societari. Tutti i soggetti facenti capo alla
Società hanno l’onere di prestare la più completa
e totale disponibilità nel cooperare con il Collegio
sindacale con l’Organo di Vigilanza per tutte le attività di
controllo che i suddetti organi reputeranno opportuno eseguire,
mettendo a disposizione, oltre che l’intera documentazione
contabile e fiscale richiesta, anche qualsivoglia altro genere
di atto e documento facente capo alla società.
Art. 7
Utilizzazione di tecniche informatiche.
Al fine
già segnalato di un pronto aggiornamento
della gestione societaria e di una rigorosa e puntuale registrazione
dei documenti contabili e non della Società, quest’ultima
utilizza le più appropriate tecnologie informatiche
esistenti, curandone gli aggiornamenti e verificando che
la struttura informatica sia adeguata agli sviluppi futuri.
Ai fini della salvaguardia di tutti i dati informatici la
Società pone in essere appropriati sistemi di controllo
antivirus e firewall diretti ad evitare sia contaminazioni
dei sistemi informatici, sia la indesiderata intrusione di
terzi dall’esterno via internet.
Compatibilmente con la normativa in materia della privacy,
tutti i dati a qualunque titolo acquisiti dalla Società sono
e resteranno di proprietà della stessa e sono utilizzati
solo ed esclusivamente per lo svolgimento dell’attività aziendale
in piena compatibilità con la richiamata normativa
sulla privacy.
La Società provvede a eseguire periodici check up
del sistema informatico ed a controllare l’utilizzazione
e la compatibilità dei sistemi con la normativa sulla
privacy.
Art. 8
Conflitto di interesse.
Tutti
i soggetti che opereranno direttamente ed indirettamente
in nome e per conto della Società ovverosia nel suo
interesse oltre a dover scrupolosamente rispettare il contenuto
del presente Codice dovranno tassativamente evitare ogni
qualsivoglia condotta che possa in qualunque modo risultare
conflittuale con gli interessi della Società e dei
suoi soci, evitando di conseguenza qualunque comportamento
anche solo potenzialmente conflittuale.
Sarà cura della Società evitare che gli organi
amministrativi possano operare in situazioni anche solo potenzialmente
di concorrenza diretta ed indiretta per l’interesse
della Società o concorrere all’assunzione di
delibere afferenti argomenti all’ordine del giorno
per i quali possano sussistere profili di conflittualità di
interessi. Scopo della Società sarà sempre
solo ed esclusivamente quello di salvaguardare il capitale
del patrimonio della stessa, curare l’interesse dei
soci evitando qualunque condotta che possa apparire pregiudiziale
a tali unici e primari fini della Società.
Art. 9
Organo di Controllo.
9.1 Identificazione
Spetterà al Consiglio d’Amministrazione la nomina
di un soggetto esterno alla Società, soggetto che
dovrà essere munito di idonea esperienza nel campo
legale ed in special modo del diritto societario e suoi risvolti
penali, al quale affidare le mansioni di vigilanza riguardo
l’operato della Società e di tutti i soggetti
sia apicali, sia non facenti capo alla stessa.
Qualunque evento che comporti la revoca dell’incarico
al soggetto incaricato di svolgere le mansioni di O.d.V.
dovrà essere adottato dal CdA all’unanimità;
in caso contrario spetterà alla prima Assemblea utile
adottare eventuali provvedimenti.
9.2 Poteri
e funzioni dell’O.d.V.
L’Organo di Vigilanza (O.d.V.) esercita, in totale
autonomia, i seguenti poteri e funzioni:
a) di eseguire qualunque attività di controllo diretta
ad accertare l’osservanza del presente Codice Etico
e di qualunque ulteriore norma di legge;
b) di porre in essere qualunque iniziativa diretta ad accertare
l’attualità dell’efficienza del Codice
Etico e dei varii protocolli;
c) di svolgere ricerche ed indagini nell’ipotesi di
violazioni di norme di legge, del Codice Etico e dei varii
protocolli;
d) di ispezione, verifica e acquisizioni dati;
e) di controllo delle operazioni contabili, contrattuali
e societarie di ogni genere;
f) di accesso illimitato presso qualunque ufficio e locale
della Società,
g) di fornire un parere scritto e motivato circa l’adozione
di un provvedimento disciplinare.
Sarà onere di qualunque soggetto facente capo alla
Società di evadere prontamente qualunque richiesta
dell’Organo di Vigilanza fornendo la massima e tempestiva
collaborazione possibile.
9.3 Doveri
dell’OdV.
L’Organo di Vigilanza dovrà vigilare sul rispetto
e sulla concreta applicazione del presente Codice Etico;
dovrà altresì periodicamente controllare l’adeguatezza
del citato Codice ai futuri sviluppi legislativi e della
Società, proponendo gli adeguamenti, le integrazioni,
le modifiche ritenute opportune anche in relazione all’evoluzione
societaria. Qualunque comunicazione dell’Organo di
Vigilanza dovrà essere inoltrata a mezzo di raccomandata
con ricevuta di ritorno, o in caso di urgenza tramite altro
strumento celere quale fax ed e-mail, sia al Presidente del
Consiglio d’Amministrazione, sia al Presidente del
Collegio sindacale, enucleando dettagliatamente tutti gli
aspetti e le tematiche sulle quali i suddetti Organi dovranno
prendere posizione.
L’Organo di Vigilanza terrà un registro sul
quale annoterà dettagliatamente l’operato afferente
le verifiche dallo stesso seguite e, più in generale,
il suo operato.
9.4 Rapporti
con altri Organi della Società
Pur operando in totale ed insindacabile autonomia, l’O.d.V.
dovrà operare in sintonia e nel rispetto delle mansioni
spettanti agli altri Organi ed uffici della Società.
Il Consiglio d’Amministrazione ed il Collegio Sindacale,
ciascuno per quanto di propria competenza, nel minor tempo
possibile, e quindi al più tardi nella prima riunione
successiva alla ricezione della comunicazione da parte dell’Organo
di Vigilanza, dovranno adottare i provvedimenti necessari
affinché quanto segnalato dall’Organo di Vigilanza
possa avere concreta attuazione.
A sua volta il Collegio sindacale avrà l’onere
di controllare la pronta evasione da parte del Consiglio
d’Amministrazione alle richieste dell’Organo
di Vigilanza.
Art. 10
Denunzia di violazione.
Qualunque
soggetto che a qualunque titolo abbia contatti con la Società nell’ipotesi in cui riscontri
una violazione da parte di soggetti apicali e non della Società al
presente Codice Etico e ad ogni altra norma di legge, è invitato
a comunicare per iscritto, prontamente ed in via riservata
al Presidente del Consiglio d’Amministrazione e al
Presidente del Collegio sindacale ed all’Organo di
Vigilanza le violazioni o le perplessità a suo avviso
riscontrate. Nel caso in cui la denuncia non pervenga a tutti
gli organi sopra indicati, sarà impegno di chi riceverà la
denuncia provvedere all’immediata comunicazioni agli
altri soggetti.
Sarà onere della Società, con le modalità sopra
specificate, procedere prontamente alla verifica di quanto
denunciato ed adottare in tempi brevi i provvedimenti che
si renderanno necessari.
Art. 11
Violazione del codice etico e di norme di legge; sanzioni
disciplinari
Qualunque
condotta che direttamente o indirettamente concretizzi
una violazione dei principi contenuti nel presente Codice
avrà valenza di inadempimento alle obbligazioni contrattualmente
assunte sia nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato,
sia di collaborazione professionale autonoma, sia afferente
ai mandati attinenti gli Organi amministrativi e di controllo
con ogni derivante conseguenza anche ai fini dell’art.
2104 c.c.
Le suddette condotte contrarie al Codice Etico legittimeranno
l’Organo amministrativo all’applicazione delle
sanzioni disciplinari che saranno quelle tipiche dei contratti
collettivi per quanto attiene i rapporti di lavoro subordinato
ovverosia di risoluzione del mandato conferito negli altri
casi, sempre salvo il diritto della Società al risarcimento
dei danni eventualmente subiti.
Fatta salva qualunque pretesa risarcitoria della Società nei confronti
del soggetto che violi il presente Codice Etico e/o altra norma di legge, la
società tramite il C.d.A., previa acquisizione del parere dell’O.d.V.,
potrà applicare:
a) nei confronti dei lavoratori dipendenti le sanzioni disciplinari previste
dal relativo contratto collettivo;
b) nei confronti di Amministratori e Sindaci:
- la censura;
- la sospensione della corresponsione del gettone di presenza e/o altri emolumenti.
Nel caso di violazioni commesse dal Presidente del C.d.A. dal Presidente del
Collegio sindacale, il provvedimento sanzionatorio sarà adottato dall’Assemblea,
c) nei confronti di soggetti terzi che intrattengono forme di collaborazione
con la Società la risoluzione del contratto in essere.
Art. 12
Protocolli delle procedure
Costituiscono parte aggiuntiva del presente Codice i seguenti
protocolli esecutivi:
1) rapporti con la pubblica Amministrazione,
2) rapporti con gli istituti di credito,
3) rapporti con i lavoratori subordinati,
4) rapporti con i fornitori,
5) rapporti con società terze,
6) finanziamenti pubblici,
7) gestione ufficio amministrativo,
8) esecuzione pagamenti,
9) gestione cassa.
San Vigilio di Marebbe 14/11/2006
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Ing. Zeno Kastlunger
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